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Rinnovo del contratto CCNL Farmacie: un nuovo inizio

Updated: Oct 30, 2021

Nei giorni scorsi, il 7 settembre 2021, dopo 12 anni, è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL delle farmacie private.

Con finalità informative e di supporto ai clienti, lo Studio Ceccarelli offre, fin da subito, una scheda sintetica, divisa per argomento, delle novità che interesseranno la gestione dei rapporti di lavoro. Le modifiche avranno decorrenza dal 1° novembre 2021.



Classificazione del personale


La categoria quadri è stata così rivista:

  • Area Q1: Direttore Responsabile

  • Area Q2: Farmacista collaboratore che svolga una o più delle seguenti mansioni:

    • Attività di gestione di uno specifico settore o area istituiti all’interno della

    • Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione;

    • Responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi

  • Area Q3: Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica


Aumenti retributivi


All'interno dell'accordo di rinnovo, è stabilito un aumento di 80 euro per i dipendenti inquadrati nel primo livello e da commisurare proporzionalmente per gli altri livelli, sulla base della tabella sotto riportata.


Inoltre, al personale appartenente alla nuova area Q2 (di cui sopra) spetta un incremento aggiuntivo della retribuzione di 70 euro lorde mensili.


Di seguito, forniamo una prima proiezione dei nuovi livelli retributivi, in attesa della pubblicazione ufficiale della tabella di riferimento da parte delle organizzazioni sindacali.



Permessi retribuiti


Ai nuovi assunti dal 1° novembre 2021, i permessi retribuiti di 40 ore sono riconosciuti con le seguenti riduzioni, considerando utili anche i periodi svolti presso altre farmacie.




Assistenza sanitaria integrativa


Per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale), è dovuto un contributo di 13 euro mensili su 12 mensilità a carico del datore di lavoro; il fondo cui destinare le somme sarà successivamente individuato.


La mancata attivazione dell’assistenza sanitaria comporta l’obbligo di erogare un importo aggiuntivo lordo di euro 25 su 14 mensilità.



Ente Nazionale Bilaterale


È istituito, dal 1° luglio 2023, un contributo all’ente bilaterale pari allo 0.10% di paga base e contingenza (ripartito al 50% tra azienda e lavoratore).


La mancata iscrizione all’ente bilaterale comporta l’obbligo di corrispondere un elemento retributivo aggiuntivo lordo per 14 mensilità così determinato:



Lo Studio rimane a disposizione, per attivare un piano di progetto ed approfondire impatti economici e soluzioni da attuare, adatte alla propria attività.

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