FAQ Covid-19 per farmacie e dipendenti: le casistiche più frequenti
- Settore Paghe
- Nov 10, 2020
- 6 min read
Updated: Dec 14, 2020

Come già avvenuto nel corso dei mesi del lockdown di Marzo ed Aprile 2020, lo Studio Ceccarelli si prefigge, continuamente, l'obiettivo di sostenere i propri clienti e di guidarli nella risoluzione dei problemi contingenti, che COVID-19 genera nelle vostre vite e nell'ambito delle aziende farmacia di cui siete titolari.
Ecco, in sintesi, le principali raccomandazioni, per imprese e lavoratori, contenute nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo, integrato il 24 aprile 2020 e confermato nell'ultimo DPCM del 24 ottobre 2020 e nel successivo DPCM del 3 novembre 2020.
Quali obblighi di informazione esistono?
L’azienda, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.
Tra le informazioni:
• L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5 o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
• L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:
• Sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (es. distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, …)
• L'impegno, per il lavoratore, ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale riconducibile al COVID, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
• L'impegno ad entrare nei locali della farmacia in maniera "scaglionata" e permanendo all'interno dei locali per il tempo necessario all'acquisto.
Quali obblighi igienici e precauzionali devo rispettare in farmacia?
• La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, inclusi tastiere, schermi touch, mouse, sistemi di pagamento con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.
• L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone:
• I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori e clienti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
• È favorita la preparazione, da parte dell'azienda, del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.
• Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative:
• È necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
• L’accesso di fornitori o collaboratori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite; sono altresì richiesti servizi igienici dedicati. Tali collaboratori dovranno comunque sottostare a tutte le regole aziendali.
Devo tenere aggiornato il DVR (Documento di Valutazione del Rischio)?
Confermiamo la necessità di tenere costantemente aggiornato il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), affidandovi al vostro professionista di fiducia appositamente incaricato (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
La normativa in vigore stabilisce che tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente.
Sono esonerate dall'obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero: liberi professionisti, imprese familiari, ditte individuali, aziende con un solo socio lavoratore.
Se un lavoratore ha contratto il COVID, quando potrà rientrare in farmacia?
Occorre distinguere le seguenti due ipotesi:
1. Soggetti positivi sintomatici:
• L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione della certificazione medica, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• In particolare, il dipendente positivo deve comunque aver osservato:
• Un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi
• Un test molecolare, con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
2. Soggetti positivi asintomatici:
• Sotto questa ipotesi, il dipendente, dopo un periodo di isolamento di 10 giorni, cui deve seguire un test molecolare ed ottenere esito negativo.
N.B.
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Quali attività devo svolgere se un lavoratore ha contratto il COVID?
I sintomi che caratterizzano inizialmente le malattie sono la febbre superiore a 37.5°, la tosse secca, raffreddore, mal di gola e, in qualche caso, la nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie.
In presenza di tali sintomi, nonché di un test con esito positivo, si dovrà procedere come segue:
• Il lavoratore deve:
• Dichiarare immediatamente il fatto:
• Al datore di lavoro
• All'ufficio del personale
• Procedere al suo isolamento, ed a quello degli altri presenti dai locali, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria
• Collaborare con l’azienda per la definizione degli eventuali "contatti stretti".
• Farsi rilasciare la necessaria certificazione medica che consenta di accedere alle tutele di malattia previste per il caso di positività
• L'azienda deve:
• Avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti, ed i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
• Procedere alla pulizia e sanificazione dell’area, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
• Nel caso in cui l'infezione da COVID possa essere stata contratta dal lavoratore sul luogo di lavoro, scatta l'obbligo di presentazione della denuncia di infortunio all'INAIL (entro 2 giorni dalla conoscenza della positività);
• Non sarà consentito l’accesso, nei giorni successivi, ai dipendenti che risulteranno avere più di 37,5.
• Le persone in tale condizione saranno, momentaneamente, isolate e fornite di mascherine.
• Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Come posso gestire eventuali sospetti casi COVID in azienda?
“Ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale. Tali lavoratori sono comunque sottoposti a sorveglianza” da parte della Asl e/o del medico di medicina generale.
Solo nel caso di sintomatologia respiratoria e/o esito positivo per Covid-19, gli operatori, comunque monitorati da medico di base ed Asl, dovranno sospendere l'attività lavorativa (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020).
Il medico competente collabora con datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. L'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy.
Casistiche comuni:
A. Lavoratore che è entrato in contatto con un soggetto positivo:
• In questo caso, non è possibile astenersi dal lavoro producendo il certificato di malattia; questa forma di assenza è stata esclusa per il personale delle farmacie (a meno che il medico curante non ravvisi altra forma di malattia comune);
• In questa ipotesi, si potrebbe quindi creare una duplice circostanza:
1. L'azienda preferisce non utilizzare il lavoratore con sospetto Covid:
· Si deve ipotizzare di ricorrere alle sospensioni da lavoro, concedendo ai lavoratori delle assenze retribuite (no ferie, no ROL);
2. Il lavoratore preferisce non presentarsi al lavoro per propria tutela:
· Fermo restando che la richiesta del dipendente non risulta essere supportata dalla normativa, si può ipotizzare di concedere l'assenza al lavoratore; in questo caso, utilizzando gli istituti contrattuali (ferie e ROL).
B. Lavoratore che è entrato in contatto con un soggetto, che a sua volta è entrato in contratto con un soggetto positivo:
• Non è prevista alcuna forma di quarantena, salvo il caso che il contatto stretto non diventi poi positivo (in tal caso si ricade nell'ipotesi precedente);
Come posso gestire gli spazi comuni?
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.) è contingentato; il tutto, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Chi contattare per maggiori informazioni?
Per un’analisi più approfondita, in linea con l’evoluzione sia della normativa che degli effetti stessi, consigliamo di tenere attiva la comunicazione con il vostro professionista di fiducia - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - appositamente incaricato.
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