Covid-19 - Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio nell'ambiente di lavoro
- Avv. Gianfranco Condello
- May 18, 2020
- 3 min read
Updated: Dec 1, 2020

COVID 19 - INAIL - DL 18/2020 - PRESUNZIONE SEMPLICE DI CONTAGIO DI ORIGINE PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI SANITARI ED ADDETTI ALLE VENDITE
- OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
L’INAIL con la recentissima circolare ha introdotto una presunzione semplice di contagio di origine professionale per gli operatori sanitari, gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite/banconisti, con conseguente responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di mancata adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19. E’ pertanto necessario, per chi non l’avesse gia’ fatto, contattare tempestivamente le ditte specializzate che forniscono assistenza in merito agli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro e provvedere tempestivamente alla rimodulazione del DVR (documento di valutazione dei rischi) e ad intensificare le misure di prevenzione.
L'art. 42, comma 2, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27) nonché la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, hanno infatti, sancito che il contagio da Coronavirus, quando verificatosi in occasione di lavoro, debba essere trattato dall’INAIL come un infortunio sul lavoro e l’INAIL stesso ha introdotto una presunzione semplice di contagio di origine professionale per gli operatori sanitari , gli operatori dei front-office, i cassieri e gli addetti alle vendite.
Da cio’ deriva una potenziale responsabilità del datore di lavoro, di rilevanza anche penale e civile, per l’ipotesi in cui i dipendenti risultino essere stati contagiati a causa di una carente od omissiva gestione della disciplina antinfortunistica da parte del datore di lavoro e cio’ potrebbe comportare:
1) Un’azione di rivalsa dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro per quanto corrisposto al dipendente a titolo di indennizzo;
2) Un’ ulteriore responsabilità risarcitoria del datore stesso verso il dipendente infortunato, per danno civilistico;
3) Un possibile illecito penale a carico del datore di lavoro (per i reati di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.).
Per quanto sopra, ritengo sia importante che, con l’ausilio delle societa’ che hanno provveduto a redigere per la Sua farmacia il documento di valutazione dei rischi (DVR) in azienda, in applicazione delle disposizioni in tema di igiene e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), degli obblighi posti a carico dell’azienda ex art. 2087 cod. civ. e della recente normativa emergenziale, di cui all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone alle aziende di rispettare “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali” si provveda, in sintesi a :
1) Ottemperare agli obblighi di informazione e formazione sia del personale che della clientela;
2) Porre in essere tutte le attività di prevenzione ( misurazione della temperatura corporea agli accessi aziendali e mantenimento del distanziamento sociale)
3) Sorvegliare in merito all’effettivo utilizzo da parte dei dipendenti dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, gel igienizzanti, ecc.
Per un ulteriore approfondimento in merito alla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus in azienda, si allega alla presente circolare copia del protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali sottoscritto in data 24 aprile 2020 e Documento Tecnico INAIL
Lo studio rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordialmente
Avv. Gianfranco Condello
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