Infortunio sul lavoro Covid-19: Ulteriori chiarimenti dell'INAIL (Circolare n. 22 del 20/05/2020)
- Avv. Gianfranco Condello
- May 21, 2020
- 3 min read
Updated: Nov 30, 2020
Lo Studio Ceccarelli ha provveduto ad informare tempestivamente Voi Farmacisti, sulla necessità di provvedere ad adottare e/o aggiornare il D.V.R. (Documento di valutazione del rischio) con l'ausilio delle ditte specializzate, al fine di omologare la sicurezza dell'ambiente di lavoro ai protocolli governativi e regionali in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, volti proprio a rendere sicuri e salubri i luoghi di lavoro e a prevenire e contenere i rischi di contagio da Covid-19.
Abbiamo avuto modo di specificare che trattasi di un obbligo necessario per non incorrere nella complessa "trappola" della presunzione responsabilità addotta dall'INAIL in capo al datore di lavoro nonché nelle conseguenze sul piano civile, penale ed amministrativo.
Fermo restando il Vostro obbligo di adottare un D.V.R. costantemente aggiornato, vista la preoccupazione che le aziende avevano manifestato circa eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero potute generare in caso dell'avvio di processi penali o civili a loro carico (con lunghe indagini e sequestri), l'Inail è intervenuta per chiarire che sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico dell'accusa (e dell'eventuale parte civile costituita) e neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Due le recenti fonti normative di riferimento:
- Art. 1, comma 14 del Decreto Legge 16 maggio 2020, numero 33
“La responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali
- Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020 ove si precisa che il rispetto delle misure di contenimento, “se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.
In sostanza - si legge nella circolare n. 22 del 20 maggio 2020 - “Non possono perciò confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL, con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.
Quanto sopra riportato, è comunque in linea e conferma la Circolare n. 13/2020 dell'INAIL che, per quanto concerne l'onere della prova, aveva chiarito che vige la presunzione semplice di origine professionale solo per gli operatori sanitarie per altre attività lavorative a contatto con l'utenza (lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc).
Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.
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